automatismi

4.9.2025 - ARRETRATI CONSIGLIERI REGIONALI - L'ennesimo automatismo degli arretrati ai consiglieri regionali/provinciali del Trentino Alto Adige...
genera anche questa volta una profonda rottura sulla natura della rappresentanza e l'oramai debole rapporto di fiducia tra la classe politica, il partenariato sociale e i lavoratori. Siamo in presenza di una politica che ha una abissale perdita del contatto con la realtà, soprattutto in questa fase di adeguamenti (al ribasso) all'inflazione delle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Oltre al trattamento economico riportato di seguito, i “nostri” politici si sono aggiunti lo scorso marzo arretrati per 19.000 euro lordi relativi al 2023 e al 2022, e poi a luglio per 13.400 euro lordi relativi al 2024.

Di seguito e per opportuna conoscenza vi informiamo sul trattamento economico dei consiglieri:

Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. È unicamente il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che eroga ai Consiglieri, che rivestono non solo l’ufficio di Consigliere provinciale, ma anche quello di Consigliere regionale, l’indennità consiliare e il rimborso spese per l’esercizio del mandato.

Ai Consiglieri spettano le seguenti competenze:

1. un’indennità consiliare mensile pari ad euro 9.800,00 lordi a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 645,93 lordi e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 1.117,71 lordi;
2. un importo forfettario netto mensile per l’esercizio del mandato pari ad euro 700,00 a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 46,14 e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 79,84, decurtabile in relazione alle assenze dalle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi fino ad un importo giornaliero di euro 180,00, nonché per le assenze dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano, ai sensi delle rispettive discipline regolamentari.L’indennità mensile netta relativa alle voci 1 e 2, depurata dalle trattenute obbligatorie e dalla tassazione, ivi compresa la media presunta dell’addizionale regionale IRPEF delle due province autonome, è pari a circa euro 6.780,00, in relazione alle ritenute fiscali applicate a ogni Consigliere.


RIMBORSO SPESE PER L’ESERCIZIO DEL MANDATO

A titolo di rimborso spese per l’esercizio del mandato spetta un importo pari ad euro 750,00 a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 49,44 mensili e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 85,53 lordi, per specifiche categorie di spese documentate, previste nel rispettivo regolamento, che si riassumono come segue:

a) biglietti per viaggi su mezzi pubblici e privati, compresi mezzi aerei e navali;
b) indennità chilometrica, fissata nella misura del 33% del prezzo della benzina senza piombo;
c) pedaggi relativi al percorso autostradale dichiarato;
d) spese per parcheggi, servizio taxi, automobili a noleggio;
e) pasti, sia in Italia che all’estero, fino ad un costo massimo di euro 90,00 giornalieri;
f) pernottamenti e prima colazione, fino ad un costo massimo di euro 220,00 giornalieri;
g) quote di iscrizione, fino al limite del 30 per cento dell’importo massimo annuo di euro 9.000,00 a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 593,16 e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 1.026,48.

TRATTAMENTO DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI SUOI ORGANI

Ai Consiglieri che non hanno l’ordinaria residenza nella città dove ha sede il Consiglio regionale sono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute.

TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI CHE SI RECANO FUORI DELL’ORDINARIA RESIDENZA PER INCARICHI DEL CONSIGLIO REGIONALE O DEL SUO PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio regionale, nonché ai Consiglieri che per ragioni d’ufficio si recano fuori dall’ordinaria residenza, in Italia o all’estero, per incarichi del Consiglio regionale o del suo Presidente spetta il rimborso di tutte le spese sostenute con le modalità stabilite per il rimborso delle spese documentate per l’esercizio del mandato.

INDENNITÀ DI FUNZIONE

Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio spetta un’indennità di funzione determinata nelle seguenti misure:

- euro 3.255,00 lordi a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 214,55 lordi e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 371,24 al Presidente del Consiglio regionale (pari al 31% dell’indennità consiliare di cui al punto 1. e dell’importo di cui al punto 2. sopraccitato);
- euro 1.890,00 lordi a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 124,58 lordi e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 215,56 mensili lordi ai Vicepresidenti del Consiglio regionale (pari al 18% dell’indennità consiliare di cui al punto 1. e dell’importo di cui al punto 2. sopraccitato);
- euro 945,00 lordi a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 62,29 lordi e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 107,78 mensili lordi ai Segretari questori del Consiglio regionale (pari al 9% dell’indennità consiliare di cui al punto 1. e dell’importo di cui al punto 2. sopraccitato).
Le indennità di funzione spettanti ai membri dell’Ufficio di Presidenza non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

L’articolo 7-bis e seguenti della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, prevede per i Consiglieri eletti dalla XVII^ legislatura a seguito dell’esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, un trattamento previdenziale obbligatorio che corrisponde concettualmente al sistema contributivo dell’INPS per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

Questo sistema previdenziale puramente contributivo si basa sull'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile 2019 (atti nn. 56/CSR e 19/61/SR01/C1) che definisce il quadro per l'introduzione del sistema previdenziale contributivo puro per tutte le Regioni.

In previsione della corresponsione dell’indennità differita (diretta, indiretta e di reversibilità), l’indennità lorda mensile è soggetta a una trattenuta - a titolo di contributo obbligatorio - dell'8,80%. La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota di contribuzione a carico dei Consiglieri regionali. L'indennità differita viene calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo in conformità al sistema contributivo dell’INPS per i lavoratori dipendenti, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di conversione collegato all’età del Consigliere regionale alla data di maturazione del diritto all'indennità.

Dopo la fine del mandato, i Consiglieri regionali hanno diritto all'indennità differita al raggiungimento dell'età prevista dal sistema contributivo puro per il diritto alla pensione anticipata nella gestione separata, ossia al compimento del 64° anno di età (situazione a febbraio 2025), ai sensi dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e successive modificazioni.
Come per le pensioni erogate dall’INPS, le indennità differite vengono rivalutate automaticamente ogni anno, con il riconoscimento delle percentuali di rivalutazione in base al meccanismo di indicizzazione previsto dalle leggi dello Stato negli importi corrispondenti ai diversi scaglioni. Tuttavia, l’indennità differita esclude ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

INDENNITÀ DI FINE MANDATO

Alla fine di ogni Legislatura, o comunque alla cessazione del mandato, ai Consiglieri regionali viene liquidata l’indennità di fine mandato quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata. A tal fine, i Consiglieri sono tenuti a versare mensilmente i contributi obbligatori nella misura dell’8% dell’indennità consiliare lorda nel Fondo di solidarietà.
L’ammontare lordo dell’indennità di fine mandato spettante è calcolato sulla base del 96 per cento della media ponderata dell’importo mensile lordo della indennità consiliare definita per il periodo di riferimento di ciascun anno o frazione di anno di mandato. In tal modo l’indennità di fine mandato non può superare il montante contributivo versato dal Consigliere.
Nella sezione sottostante sono contenute le leggi regionali in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché le pertinenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza.

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