contratto stralcio 8.8.22

Caro socio, ti evidenziamo in breve le principali novità...
del Contratto di Comparto siglato in data 8 agosto 2022:

Art. 1 – Indennità d’istituto nei servizi sociali
Con l’art. 1 viene sostituito l’art. 56 del TU degli accordi di comparto del 2.7.2015. Le modifiche più significative sono le seguenti:
a) Indennità di istituto del 3%: nuova
• Logopedista, fisioterapista, ergoterapia e massaggiatore/ massofisioterapista
c) Indennità di istituto del 10%: nuova
• operatori dei distretti sociali nel settore della tutela dei minori;
d) Indennità di istituto dal 12% al 18%: aumento
• operatore del servizio di assistenza economica nei distretti sociali nonché addetti al servizio di assistenza per tossicodipendenza e di alcool, qualora loro non venga già riconosciuta un’altra indennità di istituto;
e) Indennità di istituto dal 10% al 20%: aumento
Addetto alle pulizie qualificato/inserviente, qualora non espleti esclusivamente attività di pulizia;
ausiliario socio-assistenziale;
assistente per le attività diurne;
h) Indennità di istituto del 17%: aumento
• operatore socio-sanitario nell’assistenza domiciliare;
i) Indennità di istituto del 19%: aumento
assistente di portatori con handicap nell'assistenza domiciliare;
operatore socio-assistenziale nell' assistenza domiciliare;
assistente geriatrico ed assistenziale nell’assistenza domiciliare;
j) Indennità di istituto del 23%: aumento
• operatore socio-sanitario nelle residenze per anziani e nei servizi residenziali della disabilità;
k) Indennità di istituto del 25%: aumento
assistente geriatrico ed assistenziale nelle residenze per anziani e nei servizi residenziali della disabilità;
assistente di portatori con handicap nelle residenze per anziani e nei servizi residenziali della disabilità;
operatore socio-assistenziale nelle residenze per anziani e nei servizi residenziali della disabilità;
infermiere generico;
l) Indennità di istituto del 28%: aumento
Infermiere professionale.

Art. 2 – Indennità di turno
Vengono introdotte due nuove fattispecie di turni:
a) servizio di turno di almeno 24 ore: per il periodo tra le ore 07:00 e 20:00: 10% della tariffa oraria ordinaria ;
b) turno spezzato ovvero turno programmato interrotto da una pausa di lavoro di durata minima di 2 ore: per il periodo tra le ore 07:00 e 20:00: 15% della tariffa oraria ordinaria.
Inoltre le tariffe per i turni notturni risp. quelli per i giorni festivi sono stati aumentati risp. del 5%.

Art 3 - Compenso per il mantenimento del servizio
Con questo articolo viene previsto un nuovo compenso per i dipendenti che su richiesta del datore di lavoro coprono a tempo breve turni di personale assente. Viene riconosciuto un compenso aggiuntivo di 10€ lordi per ora.

Art. 4 - Indennità di istituto per la prestazione di orario aggiuntivo programmato
Con questo articolo viene introdotta la possibilità di concordare la prestazione di orario aggiuntivo di lavoro tra il datore di lavoro ed il dipendente, che comporta un aumento dell'indennità di istituto spettante. I criteri di applicazione più significativi sono:
• vale solo per il personale, con contratto di lavoro a tempo pieno, attivo nell’assistenza e cura delle residenze per anziani;
• l'indennità di istituto é aumentata dell’8% se vengono svolte 8 ore aggiuntive al mese;
• l'indennità di istituto é aumentata del 12% se vengono svolte 12 ore aggiuntive al mese;
• tali ore vengono pagate come ore straordinarie;
• serve un accordo scritto preventivo;
• limite massimo delle ore straordinarie e aggiuntive all’anno: 250 ore.

Art. 5 - Corsi in servizio nel settore sociale
Per aver diritto ai corsi di aggiornamento in servizio non é più necessario essere assunto a tempo indeterminato e essere in servizio presso i servizi sociali per almeno 4 anni.
Il numero dei giorni é stato aumentato da 17 a 25 e i permessi vengono concessi al massimo al 30% dei dipendenti (finora 20%).

Art. 6 e 7 - Profili professionali in formazione
Con gli articoli 6 e 7 vengono istituiti i nuovi profili di operatore socio-sanitario risp. operatore socio- assistenziale in formazione. Appena saranno disponibili nuove informazioni sulla relative formazioni sarete informati dai rispettivi uffici.

Art. 8 – Indennità di coordinamento per i responsabili nelle residenze per anziani
Le indennità finora disciplinate dall’articolo 58 ora vengono definite come indennità di coordinamento. Il nuovo art. 53-bis regola le indennità dei responsabili tecnico-assistenziali, dei responsabili del servizio domestico e di reparto nelle residenze per anziani e disciplina anche il cumulo con altre indennità.

Art. 9 – Indennità di coordinamento / indennità di responsabile di servizio nei servizi sociali
Le disposizioni sul cumulo delle indennità risp. dell’indennità di coordinamento e delle indennità di cui agli articoli 57 e 58 del TU del 2.7.2015 vengono modificate per le categorie di personale nei servizi sociali con funzioni di coordinamento, come i responsabili di distretto, di struttura o di reparti.

Art. 10 – Indennità per i sostituti
L’indennità finora prevista solo presso le residenze per anziani ora può essere concessa anche a dipendenti con funzioni di coordinamento nei servizi sociali.

Art. 11 – Premio speciale una tantum
Al personale delle residenze per anziani e dei servizi sociali viene erogata per l’eccezionale carico di lavoro nell’anno 2021 un premio una tantum. Al personale dell’assistenza e cura spetta un importo di 1.000 € lordi e al restante personale di 700 € lordi (almeno 180 giorni di servizio).

Art. 14 – Decorrenza e applicazione
Le indennità disciplinate all’articolo 1 si applicano con decorrenza dal 1.1.2022.

Per le indennità per le quali serve una determinazione della misura, questa si applica con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di determinazione oppure della sottoscrizione dell’eventuale accordo a livello decentrato. La nuova misura minima della rispettiva indennità di istituto spetta a partire dall’01.01.2022.

Le disposizioni dei restanti articoli dell’accordo si applicano dal 1.9.2022.

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