Accordo di comparto

In data 28.5.2019 é stato sottoscritto un ulteriore contratto stralcio relativo all’accordo di comparto...
Accordo di comparto per i dipendenti dei comuni, delle comunitá comprensoriali e delle APSP del 28.5.2019

L’accordo dovrà essere recepito dagli enti con delibera giuntale di presa d'atto entro 60 giorni dalla sottoscrizione.

Le novità più significative del contratto stralcio riguardano:

Art. 1 Diritti sindacali

La ripartizione dei diritti sindacali per il rispettivo triennio viene anticipata.
Inoltre viene creata la possibilità di suddividere un congedo straordinario per motivi sindacali a tempo pieno in due congedi a tempo parziale al 50%.


Art. 2 Lavoro straordinario per il personale a tempo parziale

Viene chiarito che il personale a tempo parziale puó essere obbligato a prestare lavoro straordinario soltanto per il servizio elettorale.

Art. 3 Effetti delle indennità

Diverse indennitá in futuro non saranno più riconosciute dopo 40 giorni di calendario.

Art. 4 Pausa caffé retribuita

In base alla nuova disciplina con accordo a livello decentrato puó essere prevista una pausa caffè nella misura massima di 15 minuti retribuiti, sia per il personale a tempo pieno, che per quello a tempo parziale.
Accordi a livello decentrato esistenti che derogano da questa disciplina dovranno essere uniformati.

Art. 5 Definizione del mansionario dei profili professionali

Anche con accordo a livello decentrato possono essere integrati i mansionari dei profili professionali con disposizioni di dettaglio.

Art. 6 Contratto di lavoro a tempo determinato

Viene chiarito che per i contratti di lavoro per la sostituzione di personale assente di qualsiasi tipo non si applica la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato di 36 mesi ai sensi della normativa nazionale.

Art. 7 Riconoscimento dell’esperienza professionale

Il riconoscimento viene facilitato prevedendo la possibilitá di presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine di 30 giorni dopo la firma del contratto individuale di lavoro, ma con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Questa disposizione vale per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo la data del 1° agosto 2002.

Art. 8 Aumento individuale di stipendio

Per gli aumenti individuali dello stipendio erogati in base ad un progetto non si applicano le decurtazioni di cui al comma 2 dell’art. 68 del TU degli accordi di comparto del 2.7.2015.

Art. 9 Indennità di istituto per i responsabili di procedimento

Per i responsabili di procedimento viene previsto al posto dell’indennità di istituto fissa del 5%, un range dal 5 al 10%.

Link al documento

Le parti contrattuali proseguiranno le trattative per l’accordo di comparto sulla base delle piattaforme presentate dalle OOSS e dalla delegazione pubblica.