congedo straordinario

Caro socio/a, la possibilità di usufruire un congedo straordinario per i genitori di figli con infezione da Covid-19...
in quarantena obbligatoria nonché in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza é stato prolungato fino al 31.03.2022.

Con l’art. 9 del Decreto-Legge del 21/10/2021, n.146 è stato nuovamente introdotto il congedo straordinario per genitori di figli con infezione da Covid-19, genitori di figli in quarantena obbligatoria nonché in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli.

1. Periodo
Il congedo straordinario può essere concesso per il periodo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 31/12/2021.

2. Chi ha diritto?
Il congedo straordinario può essere fruito dai genitori di figlio convivente minore di anni
quattordici. Il congedo straordinario non può essere fruito congiuntamente da entrambi i genitori, ma alternativamente all'altro genitore. In congedo straordinario non può essere fruito per i giorni in cui un genitore non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
In caso di figlio con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non vale il limite di età.

3. In quale caso si puó richiedere il congedo straordinario?
Il congedo straordinario può essere fruito nelle seguenti situazioni:

a) in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio
b) in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio
c) in caso di quarantena del figlio disposta dalle strutture competenti.

Sussiste la facoltà di usufruire del congedo straordinario per tutta la durata delle situazioni di cui sopra oppure per una parte di essa.

4. Trattamento economico
Il congedo straordinario è retribuito al 50% dello stipendio. Il periodo è coperto da contributi figurativi.

5. Riconoscimento retroattivo del congedo parentale
Congedi parentali già goduti a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, per far fronte alle situazioni di cui al punto 3 possono essere trasformati, su richiesta, in congedo straordinario. Altre assenze fruite per la stessa finalità (es.: congedo ordinario, aspettativa non retribuita) non sono invece trasformabili in congedo straordinario.

6. Genitori di figli tra 14 e 16 anni
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, nelle situazioni di cui al punto 3, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, di astenersi dal lavoro usufruendo dell’ aspettativa non retribuita per motivi personali.

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